Regolamento AIReC 2016

Associazione Italiana Revisori Condominiali

Requisiti per l’iscrizione

1) Disporre dei titoli di studio previsti dall’associazione
2) Disporre dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’associazione
3) Aver partecipato al corso di formazione per revisori condominiali di almeno n.50 ore organizzato da AIReC o da
ente da questa accreditato ed averlo superato con profitto

Periodo di validità del corso base

Il corso di Revisore Condominiale – base ha validità di 365 giorni per cui se il corsista per vari motivi non effettua l’iscrizione ad AIReC entro questo termine, è tenuto a frequentare nuovamente il corso.
Il corso potrà essere frequentato esclusivamente presso ICAF o sempre sotto la direzione scientifica del dott. Ivan Giordano, in forza di convenzione in esclusiva.

Iscrizione all’associazione

L’iscrizione all’associazione avviene solo ed esclusivamente previo versamento della quota associativa ed invio del modulo d’iscrizione compilato e firmato, unitamente al modulo sulla privacy, all’indirizzo iscrizioni@airec.info.

Successivamente, AIReC attribuirà un numero d’iscrizione che il “Revisore Condominiale AIReC” potrà utilizzare in ogni comunicazione. Il numero viene calcolato nel seguente modo: iniziale nome+iniziale cognome+provincia+giorno di nascita+anno di frequenza del corso (es. Leonardo Barella: LBMI0110).

Dal secondo anno d’iscrizione il “Revisore Condominiale AIReC” potrà richiedere il timbro AIREC che il revisore potrà usare solo ed esclusivamente se in regola con l’iscrizione all’ Associazione.

Requisiti di permanenza

1) Essere in regola con la quota associativa
2) Essere in regola con i “crediti formativi AIReC”

“Crediti formativi AIReC”

Ogni “Revisore Condominiale AIReC” deve acquisire almeno n. 50 crediti formativi per ogni anno solare.

Il punto precedente non si applica al revisore che si iscrive all’Associazione nell’anno in cui ha superato con profitto il corso base, per il primo anno di iscrizione.

Ciascun “Revisore Condominiale AIReC” ha l’onere di tenere nota dei crediti maturati nell’ anno e così di anno in anno e potrà confrontare quanto dallo stesso rilevato con la segreteria AIReC.

Chi non fosse in regola con i crediti formativi, può, entro l’anno successivo, recuperare i crediti dell’anno precedente, conservando l’iscrizione all’associazione , salvo il rispetto degli altri requisiti. In pendenza di regolarizzazione, nell’elenco dei Revisori AIReC, accanto al nome del revisore, verrà indicata la dicitura “non in regola con l’aggiornamento professionale e la formazione continua”. Diversamente, i revisori in regola con i crediti, accanto al proprio nome avranno la dicitura “professionista aggiornato con la formazione continua”.

Se entro l’anno successivo il revisore non avesse provveduto a recuperare i crediti formativi, AIReC provvederà a cancellare il nominativo dall’ elenco ed il revisore potrà essere estromesso dall’ Associazione.

Il revisore che abbia maturato nel corso di un anno solare crediti formativi superiori a quanto stabilito dal regolamento, potrà computare i crediti eccedenti in conto all’anno solare successivo.

AIReC, direttamente o tramite convenzione con terzi soggetti, pubblici o privati, garantisce l’organizzazione di attività (a titolo esemplificativo: convegni, seminari, congressi, corsi di formazione e aggiornamento, etc.) per la maturazione dei crediti formativi. I corsi potranno essere a titolo gratuito o a pagamento.

AIReC, su richiesta e con pre-avviso di almeno una settimana, e in base alle difficoltà organizzative, potrà permettere il collegamento webinar a seminari e / o convegni. Il servizio di collegamento webinar è gratuito per l’utente e verrà organizzato da ICAF che dispone di tale piattaforma certificata, in convenzione.

Il collegamento webinar può essere effettuato solo se la persona risiede in regione geografica diversa rispetto a quella in cui si svolge il convegno o per impossibilità fisica a partecipare (tale impossibilità deve essere dimostrata con idonea documentazione). Al “Revisore Condominiale AIReC” collegato webinar (la cui presenza è dimostrata tramite apposito sistema di monitoraggio) verranno riconosciuti gli stessi crediti del “Revisore Condominiale AIReC” presente in aula. Nel caso in cui il “Revisore Condominiale AIReC” richiedesse il collegamento e poi non fruisse di tale servizio per n.2 volte consecutive, per un anno non potrà più fruire del servizio in maniera gratuita, ma solo a pagamento.

La segreteria AIReC invierà ai “Revisori Condominiali AIReC” non in regola con i crediti, n. 2 volte all’anno (giugno / dicembre) comunicazione contenente invito a regolarizzare la propria posizione.

La segreteria AIReC rileverà i crediti formativi del “Revisore Condominiale AIReC” in regola con il versamento della quota associativa.

Calcolo dei “Crediti formativi AIReC”

I “Crediti formativi AIReC” si conteggiano nel seguente modo:

Congressi, convegni, seminari, corsi di formazione e aggiornamento *

Partecipazione seminari 1⁄2 giornata…………………………………………………………………..5 crediti
Partecipazione seminari / convegni giornata intera……………………………………………….10 / 15 crediti
Partecipazione seminari tardo pomeriggio / prima serata……………………………………….5 crediti
Organizzazione seminari, convegni, corsi…………………………………………………………….minimo 2 crediti / H
Partecipazione corsi di formazione e aggiornamento…………………………………………….minimo 1 credito / H
Incontri AIReC e formazione deontologica…………………………………………………………..minimo 1 credito / H

Attività professionale

Da autocertificare entro il 31.01 di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente, con facoltà di AIReC di chiedere copia in formato pdf degli interi atti:

Revisioni condominiali / perizie contabili

ncarichi interamente espletati direttamente o in co-revisione ……………………………………….10 crediti / incarico espletato

Attività ispettive / Audit nell’ambito di certificazioni qualità relative al rendiconto condominiale

Incarichi interamente espletati direttamente o in co-auditing…………………………………………10 crediti / incarico espletato

Produzione scientifica e/o editoriale **

Produzione scientifica con ICAF o con editori accreditati AIReC…………………….(senza ISBN) – 10 crediti / (con ISBN) – 20 crediti

Collaborazione con la stampa cartacea o web(previo parere favorevole, sui contenuti, della direzione scientifica (AIReC)…10 crediti

Realizzazione di “video contributi” in materia di Revisione condominiale…………………….10 crediti

Collaborazione con le rubriche on line convenzionate AIReC…………………………………10 crediti

Accordo Possibile / Il Revisore Condominiale / Il Tributarista Risponde / Consumatori & Imprese

Segnalazioni Scientifiche alla direzione AIReC (sentenze, articoli, etc. post 18.06.2014 in materia di contabilità condominiale, rendiconto condominiale, revisione condominiale)…………………………………………….5 crediti / segnalazione

NOTE:

* l’accreditamento potrà essere concesso se i contenuti delle iniziative formative o seminariali sono coerenti con l’attività di revisione condominiale, in via diretta od indiretta, con contenuti scientifici condivisi dalla direzione scientifica AIReC .
** su coordinamento e supervisione della direzione scientifica AIReC designata in forza di convenzione al dott. Ivan Giordano.

Organi istituzionali AIReC

Segreteria generale: info@airec.info

Segreteria iscrizioni: iscrizioni@airec.info

Formazione e aggiornamento, crediti formativi: formazione@airec.info

Presidenza: presidenza@airec.info

Utilizzo del logo AIReC

AIReC non autorizza l’utilizzo del logo. Per stampare targhe, biglietti da visita e volantini è necessario essere preventivamente autorizzati per iscritto da AIReC.

Conclusioni

Per qualsiasi informazione sul presente Regolamento, si prega di scrivere ad info@airec.info.
Il presente Regolamento ha validità a decorrere dal giorno 01.04.2016.

Contattaci

Viale Evaristo Stefini, 8 - 20125 - Milano
(+39) 02-6695401
Codice Fiscale 97657630154

Chi Siamo

AIReC aggrega coloro che desiderano contribuire a delineare e definire i canoni di corretta gestione condominiale e di corretta tenuta della contabilità condominiale tramite l’analisi continua delle fonti giuridiche che disciplinano l’attività dell’amministratore condominiale professionista e il ruolo del revisore condominiale introdotto dall’art.1130 bis del Codice Civile, previsto dalla Riforma del Condominio L.220/2012.