Statuto Associazione Italiana Revisori Condominiali

Articolo 1 – Denominazione

1.1 – E’ costituita una Associazione  denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE REVISORI CONDOMINIALI” detta anche per brevità “AIREC”.
1.2 – L’associazione ha carattere volontario, è senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale.
1.3 – E’ retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.
1.4 – L’AIREC associa le Sezioni locali che ne chiedano l’adesione ed è autonoma nelle proprie iniziative ed attività.

Articolo 2 – Sede

2.1 – L’Associazione ha sede legale in Milano.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della Sede e degli uffici, purché sempre nel territorio di Milano e Provincia.

Articolo 3 – Durata

3.1 – L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall’Assemblea dei Soci, con la presenza ed il voto di almeno tre quarti del numero dei Soci stessi e tenendo conto del successivo art. 25.

 

Articolo 4 – Finalità

4.1 – L’associazione ha lo scopo di coordinare, promuovere e sostenere, in ambito nazionale gli scopi e le funzioni seguenti:

a. contribuire a delineare e definire i canoni di corretta gestione condominiale e di corretta tenuta della contabilità condominiale tramite l’analisi continua delle fonti giuridiche che disciplinano l’attività dell’amministratore condominiale professionista e il ruolo del revisore condominiale introdotto dall’art.1130 bis del Codice Civile, previsto della Riforma del Condominio L.220/2012;
b. avviare un percorso di riconoscimento dell’attività professionale del revisore condominiale ai sensi della L.4/2013 e conseguentemente al riconoscimento della figura professionale di “Revisore Condominiale Qualificato AIREC”;
c. sostenere la diffusione e la promozione dell’importanza economica e sociale del ruolo del revisore condominiale professionista a tutela dell’amministrazione e della gestione  di patrimoni immobiliari e condominiali;
d. promuovere  sinergie interdisciplinari che riguardano la gestione condominiale;
e. sovrintendere e vigilare sulla formazione abilitante e continua dei revisori condominiali professionisti associati;
f. individuare le linee operative a cui devono attenersi i revisori condominiali professionisti associati;
g. redigere, modificare e far rispettare il codice etico che gli associati devono sottoscrivere e rispettare;
h. promuovere il dialogo con altre associazioni, enti ed istituzioni;
i. creare sinergie e partnership con associazioni professionali ed operatori che perseguono scopi  affini allo scopo associativo  con particolare riferimento ad enti impegnati nella mediazione civile normata dal D.Lgs 28/2010 e s.m.i.. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private;
l. L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri enti e/o associazioni, nazionali ed esteri, aventi scopi analoghi.

 

Articolo 5 – Adesione

5.1 – Possono aderire all’associazione tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:

diploma di istruzione secondaria superiore;
certificato del casellario giudiziale privo di annotazioni attestanti la commissione di reati ovvero autocertificazione equipollente;
attestato di formazione sulla revisione condominiale rilasciato da organizzazione formativa accreditata dall’associazione contenente l’indicazione di superamento della prova finale.

Articolo 6 – Soci

6.1 – Per essere ammessi nell’Associazione, chiunque deve farne richiesta scritta al Presidente e l’ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. L’ammissione definitiva a Socio è comunque vincolata al pagamento della quota associativa vigente nell’anno. A seguito del pagamento viene rilasciata la ricevuta per usi ai termini di legge.
Il Consiglio Direttivo può respingere la richiesta d’ iscrizione onde esistano delle contraddizioni con quelli che sono i principi dell’Associazione e o i requisiti previsti.
Ogni anno il Consiglio Direttivo determina l’ammontare della quota valida per l’anno solare.
La qualifica di Socio si acquisisce con delibera del Consiglio Direttivo.
6.2 – L’ammissione a Socio comporta l’accettazione dello Statuto, del regolamento, delle norme deontologiche e l’obbligo del pagamento della quota sociale annuale e  straordinaria  il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo.
6.3 – I Soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.
6.4 – I Soci sono tenuti, a pena di esclusione, ad eseguire la formazione continua prevista dall’associazione secondo quanto stabilito dal regolamento.
6.5 – La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

a) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, ove il Socio, benché sollecitato, ometta di versare la quota di partecipazione annuale o straordinaria; oppure per accertati motivi di incompatibilità con lo scopo perseguito dall’Associazione, o per aver contravvenuto a norme ed obblighi contenuti nel presente Statuto o per perdita dei requisiti di cui all’art.5;
b) per indegnità. Per l’accertamento o meno di tale stato d’essere verrà nominato un Collegio dei Probiviri, secondo le norme contenute nell’apposito emanando Regolamento.

6.6 – La qualifica di Socio non è trasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci ed i loro eredi sul patrimonio dell’Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo;

Articolo 7 – Organi

7.1 – Gli organi dell’Associazione sono:

l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Segretario Generale;
il Tesoriere;
il Revisore o il Collegio dei Revisori (ove nominato);
il Comitato Scientifico (ove istituito);
il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

Articolo 8 – Assemblea dei Soci partecipazione all’Assemblea

8.1 – Alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione hanno diritto di partecipare e di votare tutti i Soci.
8.2 – Il Revisore o il Collegio dei Revisori ed il Comitato Scientifico possono partecipare alle Assemblee, con diritto di voto. Nel caso in cui all’ordine del giorno vi siano argomenti riguardanti il bilancio dell’Associazione, il Revisore o il Collegio dei Revisori non godono del diritto di voto, per conflitto di interesse.
8.3 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in sua assenza  dal Vice Presidente e infine da chi venga designato dalla maggioranza dei Soci effettivi presenti.
8.4 – Il Presidente dell’Associazione nomina il Segretario per la redazione del verbale.
8.5 – L’Assemblea può essere tenuta anche in Audio o Videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati purché:

sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Articolo 9 – Competenze dell’Assemblea

9.1 – E’ di competenza dell’Assemblea dei Soci in sede ordinaria:

a) nominare il Presidente dell’Associazione che sarà anche Presidente del Consiglio Direttivo;
b) determinare le quote di ammissione per i Soci, ove non vi provveda il Consiglio Direttivo;
c) nominare i membri del Consiglio Direttivo determinandone il numero;
d) nominare, se ritiene opportuno, il Revisore o il Collegio dei Revisori;/li>
e) discutere e deliberare l’approvazione del bilancio.

9.2- E’ di competenza dell’Assemblea dei Soci in sede straordinaria:

a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
b) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.

Articolo 10 – Convocazione  dell’assemblea

10.1 – L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge, per l’approvazione del bilancio e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.

10.2 – L’Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria che in via straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata di almeno tre decimi dei Soci, indirizzata al Presidente dell’Associazione;
c) su richiesta, scritta e motivata, del Revisore o del Collegio dei Revisori, ove esistente.

10.3 – Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno otto giorni, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, fax, o per posta elettronica, indirizzata ai Soci al domicilio risultante dal libro dei Soci, che contenga l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo, che può essere anche diverso dalla Sede dell’Associazione.

10.4 – L’avviso può contenere la data per la seconda convocazione

Articolo 12 – Deliberazione dell’assemblea

12.1 – Ogni Socio ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

12.2 – Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con la maggioranza di voti di cui all’art.11.

12.3 – Nello stesso modo l’Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Revisore o il Collegio dei Revisori. In caso di parità di voti si considera eletto, rispettivamente, per Consigliere chi sia Socio da maggior tempo, e per Revisore il Socio con precedenza su un Socio, e tra i Soci quello che lo sia da maggior tempo.

12.4 – Le deliberazioni prese in conformità con lo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

12.5 – Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono fatte constare nel verbale trascritto nell’apposito libro dei verbali assembleari; tale verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

Articolo 13 – Composizione del consiglio direttivo

13.1 – Il Consiglio Direttivo è formato da non meno di 3 (tre) e non più di 15 (quindici) membri, che devono essere scelti fra i Soci.
Il Consiglio Direttivo può delegare ad una giunta di tre persone per la gestione degli affari correnti, e in via di urgenza per quelli straordinari, fermo l’obbligo, per questi ultimi, di sottoporre le decisioni al parere dell’intero Consiglio Direttivo entro i 15 giorni successivi.

13.2 – Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; i componenti prestano la loro attività gratuitamente, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea, e sono rieleggibili.

13.3 – Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere, attraverso cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso, fino al termine statutario, se dimissionari alcuni membri, purchè meno della metà; coloro così nominati restano in carica fino all’Assemblea successiva.

13.4 – Venendo meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza degli Amministratori, l’intero Consiglio cessa dall’ufficio; gli Amministratori uscenti devono convocare l’Assemblea per la ricostituzione del Consiglio Direttivo e, nel frattempo, rimangono in carica per la sola gestione ordinaria.

Articolo 14 – Convocazione del consiglio direttivo

14.1 – Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, almeno una volta a quadrimestre, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta almeno due terzi dei componenti o il Revisore o il Collegio dei Revisori ove esistente.

14.2 – Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dal Segretario Generale con lettera raccomandata e/o posta elettronica da inviare ai membri almeno sette giorni continui prima dell’adunanza.
Le convocazioni possono essere effettuate, oltre che per lettera raccomandata, anche a mano, fax, o per posta elettronica e devono contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione.

14.3 – Nel caso in cui il convocante ritenga urgente l’adunanza, la convocazione può essere effettuata mediante telegramma e/o fax e/o posta elettronica, da spedirsi almeno quarantotto ore prima.

Articolo 15 – Adunanza e deliberazioni del Consiglio Direttivo

15.1 – Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, i quali non possono farsi rappresentare, e sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere con più anzianità sociale.

15.2 – Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, anche quando alcuni tra questi si astengano o si allontanino; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell’adunanza.

15.3 – Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare nel verbale che, trascritto nell’apposito libro verbali del Consiglio Direttivo deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

16.1 – Al Consiglio Direttivo competono le seguenti attribuzioni:

a) deliberare sulle questioni che riguardano le attività dell’Associazione per l’attuazione dello scopo associativo, seguendo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre il bilancio e il programma dell’attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria;
c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
d) deliberare l’ammissione e l’esclusione dei Soci;
e) eleggere se si ritiene necessario i componenti del Comitato Scientifico ed il suo Presidente, provvedendo ad eventuali sostituzioni in caso di rinuncia o per gravi motivi sopraggiunti;
f) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, compiere atti ed operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari che si ritengono necessarie per l’esecuzione di attività, ed infine attuare tutte le iniziative del caso, con facoltà di delegarne in tutto o in parte l’attuazione;
g) deliberare su tutti gli altri che non siano attribuiti alla competenza dell’Assemblea a norma di statuto o di legge;
h) stabilire e cambiare l’indirizzo della sede dell’Associazione che deve comunque rimanere a Milano o Provincia;
i) istituire, regolare, e sciogliere Organi consultivi e operativi, Comitati, Commissioni, anche permanenti e con partecipazione di non Soci, che propongano iniziative e programmi di lavoro, e curino lo svolgimento, ne verifichino i risultati;
j) determinare la quota associativa dei Soci;
k) aggiornare il Libro Soci.

16.2 – Il Consiglio Direttivo potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti, individualmente, disgiuntamente o congiuntamente.

16.3 – Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale nonché il Tesoriere, scegliendo questi ultimi, eventualmente, anche al di fuori dei suoi membri.

16.4 – Su proposta del Presidente o di che ne fa le veci, possono partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, persone anche estranee all’Associazione, aventi particolari competenze su materie oggetto di delibera consigliare, al fine di consentire ai membri del Consiglio una diretta documentazione prima di assumere le decisioni che a loro competano.

Articolo 17 – Competenze del Presidente dell’Associazione

17.1 – Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell’Associazione, la rappresenta a tutti gli effetti anche in giudizio. A tale riguardo, avrà il potere di proporre azione e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

17.2 – Il Presidente ha il potere di firma sui conti correnti bancari e postali.

17.3 – il presidente ha il compito, con l’ausilio del segretario generale di convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, e di sovrintendere, in particolare, alla verbalizzazione e all’esecuzione delle deliberazioni delle stesse.

17.4 – In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci vengono assunte  dal Vice Presidente, fino alla successiva assemblea dei Soci.

Articolo 18 – Competenze del Tesoriere

18.1 – Il Tesoriere ha il compito di gestire la cassa dell’Associazione e di operare sui conti correnti bancari e postali, disponendo, a tale riguardo, del potere di firma.

18.2 – Il Tesoriere ha il compito di amministrare i fondi dell’Associazione secondo le istruzioni del Consiglio Direttivo, di fornire i dati al Consiglio stesso per la redazione del conto consuntivo annuale del bilancio preventivo, e della relazione finanziaria dell’Associazione.

18.3 – In casi di particolare necessità o urgenza, il Tesoriere potrà, anche senza specifico mandato del Consiglio Direttivo, eseguire atti riguardanti la gestione finanziaria dell’Associazione, quali, a titolo esplicativo e non esaustivo, l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali, l’investimento e il disinvestimento in titoli, nonché ogni altra attività finanziaria.

18.4 – Il Tesoriere dura in carica per il triennio del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni o revoca, e può essere nuovamente nominato.

Articolo 19 – Composizione del Collegio dei Revisori

19.1 – Il Collegio dei Revisori, ove nominato, si compone da tre membri effettivi e due supplenti, anche non Soci, nominati dall’Assemblea dei Soci.

19.2 – I membri del Collegio dei Revisori, ove esistente, vengono scelti di preferenza fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Contabili e negli albi professionali dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri o tra persone con esperienza in materia contabile-finanziaria.

19.3 – Il Revisore o il Collegio dei Revisori durano in carica per un triennio, svolgono le loro funzioni gratuitamente, salvo diversa deliberazione assembleare, e sono rieleggibili.

19.4 – I Revisori Supplenti, sostituiscono gli effettivi quando questi vengono, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del triennio; i sostituti rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che provvede a integrare il Collegio.

Articolo 20 – Competenze del Revisore o del Collegio Revisori

20.1 – Al Revisore o al Collegio dei Revisori compete:

a) controllare la gestione patrimoniale e finanziaria, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti, l’andamento amministrativo, la tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle scritture contabili;
b) presentare all’Assemblea dei Soci una relazione con gli eventuali rilievi sull’andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
c) provvedere, occorrendo a norma del presente Statuto, a richiedere la convocazione o a convocare l’Assemblea dei Soci o il Consiglio Direttivo, ed a quant’altro previsto di competenza del Collegio dello Statuto.

Articolo 21 – Composizione del Comitato Scientifico

21.1 – Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Scientifico, che potrà essere composto anche da non Soci, tra i quali un Presidente, per la durata di un triennio rinnovabile.

Articolo 22 – Competenze del Comitato Scientifico

22.1 – Il Comitato Scientifico avrà il compito di suggerire indicazioni specifiche per il migliore raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione. A tale scopo, il Comitato collaborerà con il Consiglio Direttivo e il suo Presidente, o un altro membro da questi designato, potrà partecipare alle sedute del Consiglio stesso.

22.2 – Il Comitato viene convocato dal suo Presidente nei tempi idonei per lo svolgimento della propria attività, e con libertà di forme; per la validità delle decisioni del Comitato sarà necessario il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell’adunanza.
Il Comitato curerà la redazione di un sintetico verbale delle suddette adunanze.

22.3 – Il Consiglio Direttivo provvederà ad eventuali sostituzioni dei membri del Comitato.

Articolo 23 – Competenze del Segretario

23.1 -Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Segretario Generale.

23.2 – Il Segretario può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio, dura in carica per tre anni ed è rinnovabile.

23.3 – Il Segretario cura il disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, provvede alla firma della corrispondenza corrente, se delegato, e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente, tra cui l’assistenza per la regolare convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

23.4 – Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell’Assemblea, avendo in particolare la cura dei relativi libri verbali.

 

Articolo 24 – Patrimonio e Bilancio

24.1 – Le entrate associative saranno formate esclusivamente dalle quote d’iscrizione ordinarie e/o straordinarie e da liberalità di terzi siano essi persone fisiche che giuridiche.

24.2 – L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2013.

Articolo 25 – Scioglimento dell’Associazione

25.1 – L’Associazione può essere sciolta dall’Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

25.2 – L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione:

a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio;
b) delibera sulla devoluzione del patrimonio associativo ad altre Associazioni aventi finalità affini o ad  Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Articolo 26 – Rinvio

26.1 – Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia.

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AIReC aggrega coloro che desiderano contribuire a delineare e definire i canoni di corretta gestione condominiale e di corretta tenuta della contabilità condominiale tramite l’analisi continua delle fonti giuridiche che disciplinano l’attività dell’amministratore condominiale professionista e il ruolo del revisore condominiale introdotto dall’art.1130 bis del Codice Civile, previsto dalla Riforma del Condominio L.220/2012.